Economia

Bonifico al figlio, attenzione all’eredità: in questi casi il regalo dei genitori può ritorcersi contro

Questo aspetto, spesso sottovalutato, può generare controversie e problemi legali a distanza di anni, soprattutto quando si tratta di somme rilevantiLa natura dei bonifici tra genitori e figli: prestito, donazione o aiuto? (www.sologratis.it)

In Italia, i bonifici effettuati dai genitori ai figli possono avere implicazioni significative sulla divisione dell’eredità.

Questo aspetto, spesso sottovalutato, può generare controversie e problemi legali a distanza di anni, soprattutto quando si tratta di somme rilevanti o di più eredi coinvolti. La normativa italiana e la prassi giurisprudenziale offrono alcune indicazioni sul modo in cui questi trasferimenti di denaro sono considerati dal punto di vista fiscale e successorio.

In linea generale, la giurisprudenza italiana tende a interpretare i bonifici tra parenti come prestiti, a meno che non siano presenti prove documentali che dimostrino la natura di donazione o regalo. Ciò significa che, se un genitore trasferisce una somma di denaro al figlio, ma poi questo restituisce o ha restituito la cifra, tale operazione non incide sulla quota ereditaria.

Il problema si pone quando i bonifici vengono considerati donazioni mascherate, cioè trasferimenti di denaro senza l’intenzione di restituzione. In questi casi, la somma ricevuta può essere soggetta al cosiddetto effetto di collazione, ovvero deve essere conteggiata nell’asse ereditario totale da suddividere tra tutti gli eredi legittimi.

Per esempio, se tre figli devono spartirsi un’eredità di 600.000 euro, ma uno di loro ha già ricevuto in passato 100.000 euro tramite bonifico dal genitore, questa cifra può essere aggiunta al patrimonio ereditario, portando la somma complessiva a 700.000 euro da dividere.

Eccezioni alla collazione: quali somme sono escluse

Non tutte le somme trasferite dai genitori ai figli rientrano nella collazione. La legge italiana prevede alcune eccezioni rilevanti, che escludono dal conteggio per l’eredità:

  • Spese di mantenimento e educazione, come tasse universitarie o corsi professionali;
  • Spese mediche e per apparecchi ortodontici o farmaci;
  • Abbigliamento ordinario e spese per le nozze;
  • Donazioni rimuneratorie per servizi prestati dal figlio al genitore defunto;
  • Spese per regali di compleanno o festività.

Queste categorie sono considerate aiuti necessari e non donazioni, per cui non compromettono la quota ereditaria degli altri figli o del coniuge superstite.

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Le implicazioni fiscali e legali dei bonifici “senza causale” – sologratis.it

Dal punto di vista fiscale, un bonifico effettuato senza causale chiara può essere interpretato dall’Agenzia delle Entrate come reddito imponibile, con conseguenti obblighi di dichiarazione e possibile tassazione. Per questo motivo, è fondamentale che ogni bonifico venga accompagnato da una causale esplicita e dettagliata, che chiarisca la natura del trasferimento: sostegno economico, regalo, rimborso spese o prestito infruttifero.

Per somme superiori a 10.000 euro, si consiglia vivamente di formalizzare la transazione tramite una scrittura privata, oppure di conservare documenti comprovanti la destinazione del denaro, come fatture o ricevute. Nei casi più complessi o di importi elevati, l’intervento di un notaio può garantire sicurezza e prevenire future contestazioni tra eredi.

L’eredità in Italia: tra successione legittima e testamentaria

Nel sistema giuridico italiano, il patrimonio del defunto si trasferisce ai successori tramite successione legittima o testamentaria. La legge tutela una quota di eredità riservata agli eredi legittimari (coniuge, figli, ascendenti) che non può essere lesinata da donazioni o testamenti.

La collazione, cioè l’inclusione di donazioni fatte in vita nel calcolo dell’eredità, ha proprio lo scopo di garantire che ogni erede riceva la sua quota di legge. Le donazioni effettuate in vita, se non considerate come spese di mantenimento, possono quindi essere oggetto di riduzione o azione di restituzione da parte degli altri eredi entro un termine di 10 anni dalla morte del donante.

Un aspetto correlato riguarda il trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di decesso del lavoratore. La normativa vigente stabilisce che il TFR maturato è dovuto ai familiari del lavoratore deceduto, in particolare al coniuge, ai figli e, se a carico, a parenti entro il terzo grado. Questa somma è dunque riconosciuta indipendentemente dall’eredità e viene liquidata direttamente agli aventi diritto.

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